Salta al contenuto principale Skip to footer content

FAQs

Quali sono le differenze tra CER e AERAC?

Un Gruppo di AERAC rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una CER è un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

È possibile entrare a far parte di una CER come produttore possedendo un impianto di produzione già incentivato?

No, l'incentivo per le CER non è cumulabile con alcun incentivo precedente, compreso il regime di scambio sul posto. L'unica alternativa riguarda il potenziamento di tale impianto purchè l'energia prodotta sia misurata separatamente

 

Che tipologia di impianti di produzione dell'energia elettrica è possibile utilizzare per condivere l'energia all'interno di una CER?

Sono consentiti tutti gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare alimentati da energia: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. Possono essere più impianti appartenenti a soggetti diversi purchè la potenza del singolo impianto non superi la potenza di 1 MW

 

Gli impianti di produzione devono essere tutti di nuova installazione?

No, sono ammessi anche impianti entrati in funzione prima dell'entrata in vigore del D.lgs 08/11/2021 n. 199 (il 15/12/2021) purché la loro potenza non superi il 30% della potenza totale installata dai membri della CER

 

Si possono realizzare comunità energetiche miste industriali e residenziali?

Sì. All'interno di una comunità di energia rinnovabile possono essere presenti azionisti o membri aventi diversa natura giuridica purché, nel caso di imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale (ovvero il codice ATECO prevalente dell'impresa deve essere diverso da 35.11.00 o da 35.14.00).

 

È possibile per una ESCO assumere il mandato per la gestione della comunità energetica, e, quindi, esserne il Referente?

No, non è possibile. Nel caso di una Comunità di energia rinnovabile il Soggetto Referente può essere solo la comunità stessa.

 

I soggetti che hanno costituito un gruppo di AERAC possono entrare a far parte di una CER?

No, non è possibile per un Gruppo di Autoconsumatori fare parte anche di una Comunità energetica (e viceversa)

 

Dove posso presentare la richiesta per accedere al servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità energetiche?

Le richieste di accesso al servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile possono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale informatico del GSE, tramite l'Area Clienti, e mediante l'utilizzo dell'applicazione “SPC - Sistemi di Produzione e Consumo". Per un supporto nella presentazione delle istanze è possibile consultare la "Guida web al Portale SPC".

 

È possibile inserire all'interno di una configurazione di un gruppo di AERAC o di CER un impianto di produzione alimentato da fonti di energia rinnovabile, che cede tutta l'energia prodotta alla rete pubblica?

Si, tale configurazione impiantistica è ammissibile. Sulla quota dell'energia immessa che viene condivisa l'AERAC o la CER percepirà comunque l'incentivo previsto.

 

Quali interventi su impianti esistenti sono ammessi ai fini dell'ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa?

Gli interventi ammessi per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sono solo quelli di nuova costruzione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o di potenziamento di impianti esistenti alimentati a fonti rinnovabili, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.

Il nuovo impianto o la sezione di impianto facente parte della configurazione, deve essere entrata in esercizio, come risultante dal sistema Gaudì di TERNA, dal 15/12/2021 e con una potenza di impianto non superiore a 1 MW, come stabilito dall'Allegato A della delibera 727/2022 di ARERA

 

L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno delle configurazioni e accumulata nei sistemi di accumulo può contribuire alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa nelle Comunità di Energia o Gruppi di Autoconsumatori?

Sì. Viene invece esclusa l'energia elettrica prelevata (dalla rete pubblica) e re-immessa in rete dal sistema di accumulo.

 

Una comunità di energia rinnovabile può essere già esistente o deve essere costituita contestualmente alla domanda di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa?

La Comunità di energia rinnovabile può essere anche un soggetto giuridico già esistente alla data dell'1 marzo 2020, che rispetti tutti i requisiti previsti nelle Regole Tecniche, anche eventualmente a seguito di un aggiornamento del suo statuto/atto costitutivo.

 

Come si suddivide tra i clienti finali consociati il corrispettivo derivante dall'energia condivisa?

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti. A tal riguardo, nell'ambito del contratto di diritto privato con il quale i soggetti si associano e che nel caso di comunità di energia rinnovabile è parte integrante dello Statuto/Atto Costitutivo della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

 

Come è incentivata l'energia elettrica condivisa dagli autoconsumatori di energia rinnovabile o dalle comunità di energia rinnovabile?

L'incentivo (tariffa premio) è riconosciuto sull'energia elettrica condivisa calcolata, così come esplicitato nella delibera 318/2020/R/eel, come il minimo, in ogni ora, tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete e la somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori o di una comunità di energia rinnovabile. L'eventuale energia elettrica prodotta e autoconsumata “in sito” (e quindi non immessa in rete) dal singolo autoconsumatore non rientra nel calcolo della quota di energia elettrica incentivata.

 

È possibile realizzare una AERAC, per utenti presenti nello stesso edificio, anche se la proprietà è di terzi e l'uso non è residenziale?

Sì, è possibile realizzare un Gruppo di autoconsumatori nel caso di utenti presenti nello stesso edificio anche se questo è di proprietà di terzi e ad uso differente da quello residenziale, purché tutti i punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nel Gruppo di autoconsumatori, siano ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio